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Pubblicazione degli aiuti di Stato

Pubblicazione degli aiuti di Stato

Slitta nuovamente l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione degli aiuti di Stato sul sito internet aziendale.

Il rinvio porta la data di decorrenza della disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 1, comma 125-ter della legge n. 124/2017 al 1° luglio 2022.

Sei mesi di tempo in più quindi rispetto alla data precedentemente fissata al 1° gennaio, che salva in corner le imprese che nel corso del 2020 hanno percepito aiuti pubblici ma non hanno ancora provveduto al rispetto degli obblighi di trasparenza.

Si ricorda che in caso di omissione, la sanzione applicata è pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2000 euro, alla quale si aggiunge la sanzione accessoria che impone l’obbligo di pubblicazione.

In caso di mancato versamento della sanzione e pubblicazione entro 90 giorni dalla constatazione, è invece richiesta la restituzione integrale delle somme percepite.

La data di decorrenza delle sanzioni in caso di omessa pubblicazione degli aiuti percepiti nel corso del 2020 era già stata rinviato al 1° gennaio 2022 in sede di conversione del decreto Riaperture n. 87/2021.

Ora si interviene ex post, e nel dettaglio è con l’articolo 1, comma 28-ter della legge di conversione del decreto Milleproroghe, approvata il 24 febbraio 2022, che l’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 slitta al 1° luglio.

La proroga guarda però anche agli obblighi di trasparenza relativi agli aiuti di Stato riconosciuti nel 2021 e che dovranno essere pubblicati nel 2022.

L’articolo 3-septies, introdotto sempre in sede di conversione, dispone il rinvio della decorrenza al 1° gennaio 2023.

Di seguito le regole di Pubblicazione

Elenco Pubblicazioni

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatto richiesta. Clicca sul pulsante sottostante per visualizzare l’elenco.

Maggiori Informazioni e Modulistica

Obbligo di pubblicizzare quanto ricevuto in nota integrativa, sul proprio sito internet o sul sito dell’Associazione di appartenenza

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PUBBLICITA’

L’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti (di seguito identificheremo quali sono) riguarda:

  • Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • Società di persone (Snc, Sas);
  • Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • Società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.

GLI AIUTI E/O CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICIZZAZIONE

Gli aiuti e/o contributi ricevuti da:

  • Stato;
  • Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie fiscali;
  • Società a controllo pubblico.

A titolo di:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Esclusioni dall’obbligo di pubblicizzazione:

Non sono oggetto di pubblicizzazione:

  • Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni
  • Vantaggi fiscali (es. crediti imposta) se rivolti alla generalità delle imprese
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i quali sarà sufficiente una semplice menzione

CRITERIO DI PUBBLICIZZAZIONE

In linea generale I contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa: per alcune fattispecie non sarà possibile utilizzare tale principio per cui si avrà riguardo all’anno di fruizione o di concessione.

DOVE SI PUBBLICIZZANO GLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTIBUTI

  • Società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;
  • Soggetti diversi dalle società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza: entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti.

COME SI PUBBLICIZZANO

Secondo le disposizioni normative per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • Data di incasso;
  • Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2021 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).

COVID 19 – GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE

Nel corso del 2021 sono stati erogati, sotto diverse forme, contributi, sovvenzioni e aiuti: contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d’imposta ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni. Tali aiuti sono stati ricompresi in buona parte nell’ambito del “temporary framework” europeo e nel regime “De Minimis”

REGIME SANZIONATORIO

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2021, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

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